“Il primo mezzo di locomozione di mio padre, veterano maestro di una scuola elementare di montagna, fu una vecchia Vespa Piaggio, 125 credo, appositamente attrezzata con una cassetta di legno di color verde, fissata sul ripiano posteriore per poter trasportare i suoi cani. I nostri vecchi lepraioli, “baffonetti” e vispi, erano piccini. Se li stipavi bene, ce ne stavano addirittura quattro, e senza nessuna sofferenza. Se vedevano mio padre scendere le scale con il fucile a tracolla, da soli saltavano su e si sistemavano per il viaggio.
Durante il tragitto le loro orecchie al vento e le loro teste sporgevano della cassa senza coperchio: era un’immagine buffa vederli tutti insieme, da lontano. Assecondavano così bene le curve sulle strade polverose di allora, che quando li vedevo tornare amavo immaginarmeli tutti con occhiali da pilota e sciarpa di seta bianca svolazzante al collo, come dei nobili su una decapottabile da milionari.
Ma di nobile lì c’era solo il cuore di mio padre.”
Consigli utili
Incappare in una multa per come trasportiamo i nostri ausiliari è frustrante. Ancora di più lo è essere denunciati per maltrattamento, e ci vuol poco.Ecco di seguito un piccolo promemoria.
·Codice della strada:
Art. 169:
“… Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C…”
Art. 170:
Comma 1 - “Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni”
Comma 5: - "Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore”.
Ricordare inoltre che: